domenica 6 novembre 2011

STATUTO Associazione Prà Cumùn


ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE  Prà Cumùn


STATUTO

Art. 1 – E’ costituita in data 28 ottobre 2011 con sede in Vararo un’associazione denominata
Prà Cumùn. (prati comuni)

Art.2 – FINALITA’ E ATTIVITA’
L’associazione non ha né scopo di lucro né finalità politiche. Ogni azione dell’Associazione avrà come principi quelli della massima trasparenza e democrazia.
Le finalità dell’Associazione sono:Promuovere il rispetto, la cultura e la tutela  ambientali nel territorio delle frazioni Vararo e Casere e in quelli limitrofi.
Promuovere attività di carattere culturale per gli abitanti della frazione, con particolare attenzione ai giovani.
Promuovere e organizzare eventi per la valorizzazione e il sostegno delle antiche tradizioni delle frazioni Vararo e Casere e delle valli vicine.
Collaborare con le altre Associazioni presenti sul territorio, che abbiano finalità affini.
Essere di stimolo e supporto per gli Enti locali presenti sul territorio nella promozione di interventi, eventi e attività volte al miglioramento dei servizi, della qualità della vita e dell’offerta turistica delle frazioni montane e dei loro abitanti.

Art. 3 – SOCI
Possono essere soci tutti i cittadini italiani o esteri in regola con le Leggi nazionali ed europee, anche se non residenti in Italia, ma che concordano e approvano le finalità e i programmi dell’Associazione.
I soci possono essere:

Soci fondatori: tutti coloro risultanti iscritti al momento della costituzione dell’Associazione.
Soci ordinari individuali o collettivi: tutte le persone fisiche o altri Enti o Associazioni interessati e affini alle attività e agli scopi dell’Associazione.

Soci sostenitori: tutti coloro i quali intendono sostenere l’Associazione con donazioni o versando una quota annua associativa almeno 3 volte superiore a quella annuale prevista per i soci ordinari.

Soci onorari: persone che abbiano operato con particolare impegno e successo in iniziative comuni a quelle dell’Associazione. La nomina dei soci ordinari avviene dietro delibera del consiglio direttivo su proposta dell’assemblea dei soci.

Gli associati si obbligano all’osservanza delle norme statutarie e delle delibere con cui l’Associazione assume gli impegni volti a perseguire le proprie finalità. I soci si obbligano altresì ad astenersi da iniziative personali non concordate con l’organo direttivo dell’Associazione. Entro il 31 gennaio di ogni anno solare, pena il decadimento, i soci si impegnano a versare la quota sociale prevista.

Art. 4 – QUOTA ASSOCIATIVA
L’importo della quota associativa è stabilito di anno in anno dall’assemblea generale dei soci e sempre entro la fine dell’anno precedente. La quota versata dal socio non è in nessun caso rimborsabile, né trasferibile a terza persona.
I familiari dei soci potranno partecipare alle attività organizzate dall’Associazione senza l’obbligo di versare alcuna quota associativa.


Art.5 – CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI SOCIO
I soci cessano di far parte dell’Associazione per: decadenza, recesso o esclusione.

Decadenza: decade da socio chi non è in regola col versamento della quota sociale

Recesso: i soci possono in qualsiasi momento decidere di lasciare l’Associazione anche senza motivare la propria decisione al consiglio direttivo.

Esclusione: è escluso dall’Associazione il socio che incorre in inadempienze rispetto agli obblighi derivanti dagli impegni associativi stabiliti dal presente statuto o per altri gravi motivi, sia morali che giuridici.


Art. 6 – PATRIMONIO E BILANCIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

I versamenti delle quote associative.

Eventuali fondi di riserva derivanti da eccedenze di bilancio.

Eventuali donazioni o lasciti.

Contributi di Enti pubblici, Associazioni private e privati cittadini.

Proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione.

Beni mobili acquistati dall’Associazione, o donati da terzi ad essa, per svolgere le proprie attività.
L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare. Al termine di ogni esercizio deve essere redatto un bilancio da sottoporre per l’approvazione all’assemblea dei soci entro il mese di febbraio.

Art. 7 – ORGANI SOCIALI
Sono organi sociali:

L’assemblea dei soci

Il consiglio direttivo

Il Presidente

L’assemblea sociale è indetta almeno una volta all’anno e comunque ogni volta che il consiglio direttivo lo ritiene opportuno. Le assemblee possono essere di tipo ordinario e di tipo straordinario. L’assemblea ordinaria delibera riguardo gli aspetti generali dell’associazione, mentre l’assemblea straordinaria viene convocata per deliberare modifiche del presente statuto, lo scioglimento dell’Associazione o per decidere con urgenza di altre importanti e impreviste situazioni che riguardano l’Associazione.

Art. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO

 Il consiglio direttivo è eletto dall’assemblea generale dei soci ed è composto da 4 membri che durano in carica per 2 anni e sono rieleggibili. I compiti del consiglio direttivo sono:

L’elezione al suo interno del Presidente, del vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere.

L’elaborazione dei programmi annuali dell’Associazione

La convocazione delle assemblee

Art. 9 – PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e ha la firma sociale per le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione deliberate dal consiglio direttivo. Egli convoca e presiede il consiglio direttivo e l’assemblea dei soci. In sua assenza, i suoi poteri sono assunti dal vice Presidente, eletto dal consiglio direttivo.
Il Presidente può conferire incarichi e deleghe a qualsiasi socio. La durata in carica del Presidente è la stessa del consiglio direttivo che lo elegge.

Art. 10 – SEGRETARIO
Il segretario cura l’archivio dei soci, la corrispondenza e redige i verbali delle riunioni del consiglio.

Art. 11 – TESORIERE
Il tesoriere gestisce la cassa dell’Associazione, cura il bilancio preventivo e consuntivo, effettua i pagamenti e tiene l’inventario dei beni mobili e immobili dell’Associazione. Riferisce della gestione dei fondi al Presidente e al consiglio direttivo.

Art. 12 – MODIFICA DELLO STATUTO
Le proposte  di modifica del presente statuto devono essere proposte al consiglio direttivo dell’associazione e quindi sottoposte al giudizio dell’Assemblea generale dell’Associazione e approvate da almeno 2/3 dei presenti. Se non approvate, le proposte possono comunque essere ripresentate.

Art. 13 – SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato a mezzo di assemblea straordinaria con il consenso di almeno 4/5 dei presenti. Il patrimonio dell’Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, dopo aver fatto fronte ad eventuali pagamenti,  sarà devoluto in beneficenza a chi stabilito dall’assemblea straordinaria.

Art. 14 -  NORME GENERALI
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme di Legge previste per la materia.

Letto e sottoscritto

I soci fondatori

Fulvio Ettore Vanetti                          
Deana Sbarzaglia
Thomas Rosenfeld                          
Eleonora Rapone
Renato Tomasini                         
Chiara Pasquali                         
Russel Martin                         
Roberta Lanzafame

Vararo lì 28 ottobre 2011

1 commento:

  1. pra camun è rock! grazie a voi che credete in questo progetto. rcm

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